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Quali sono gli “obblighi di fotovoltaico” per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti?

Stai costruendo casa o stai effettuando una ristrutturazione su un edificio esistente e hai sentito parlare di obbligo di rinnovabili, e, insomma, ti è parso di capire che devi installare per forza (pena il diniego del rilascio del titolo edilizio) un impianto fotovoltaico per far fronte ai tuoi futuri consumi elettrici?

Si, hai capito bene, esiste una legge che ti obbliga, tra le altre cose, ad installare impianti alimentati da fonti rinnovabili e, visto che, il fotovoltaico è l’impianto alimentato da fonti rinnovabili per eccellenza ne prescrive praticamente il suo impiego nella tua vita futura.

Sebbene un impianto fotovoltaico sia diventato ormai quasi indispensabile e rappresenti indiscutibilmente uno dei migliori investimenti che tu oggi possa realizzare, l’art. 11 del Decreto Legge in questione ti dice che sostanzialmente lo devi fare per forza … e qualsiasi cosa fatta per forza è percepita come negativa!

Allora ecco un breve articolo per chiarire quali sono questi obblighi e cosa devi fare secondo il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Decreto rinnovabili, appunto).

Innanzitutto, distinguiamo quali sono i casi in cui si ha l’obbligo di installare un impianto fotovoltaico!

fotovoltaico nuova costruzione

Quando si ha l’obbligo di rinnovabili?

L’art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) del DL ci “dice” che gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione come disciplinato nell’allegato 3 al medesimo DL.

Tutto chiaro? Mmm, se non ti trovi nel caso di nuova costruzione, direi di no, giusto?

Ti starai domandando: cosa si intende per ristrutturazione rilavante?

Chi ci risponde in merito è lo stesso DL attraverso l’art. 2, nel quale si può estrapolare la seguente definizione:

un «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante» è un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;

ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

Insomma, tranne rari casi, difficilmente starai effettuando una ristrutturazione rilevante.

Qual è la potenza minima in kW da installare?

E’ bene premettere innanzitutto che per fonte rinnovabile non si intende solo il fotovoltaico ma che il fotovoltaico è tutto sommato quell’impianto che consente di ottemperare in maniera più semplice e diretta a tale obbligo.

Quindi, premesso ciò, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati, espressa in kW, è calcolata secondo la seguente formula (per richieste del titolo edilizio successive al  1° gennaio 2017):

P = S/50

Dove S rappresenta la superficie in pianta dell’edificio. 

Quindi se per esempio, si sta costruendo una casa di tre piani su un piano terra di 100 mq, la potenza da installare sarà pari a 2 kW.

Insomma, il numero di livelli non è importante ai fini del calcolo, ciò che è fondamentale è solo la superficie del piano terra.

Quali sono le eccezioni alla regola?

Ovviamente vi sono anche delle eccezioni; se in certi casi si richiede anche di più rispetto allo standard, in altri, invece, non sempre è possibile soddisfare quanto richiesto dal Decreto Rinnovabili e si limitano o addirittura si annullano le richieste.

In particolare:

Edifici pubblici: per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.

Centro storico: nel caso di edifici situati nel centro storico le quote vengono ridotte del 50%.

Edifici tutelati:   se la ristrutturazione dovesse interessare un edificio storico e/o artistico, come da  art. 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si potrà anche venir meno a quanto prescritto. Ovviamente per tale proposito sarà necessaria una relazione da parte di un professionista che dovrà attestare che l’eventuale rispetto del D.Lgs. 28/2011 provocherebbe una variazione incompatibile con il carattere storico e artistico dell’edificio.

Cosa dicono le leggi regionali?

Come ben sappiamo, l’Italia è composta da diverse realtà più o meno indipendenti, a tal proposito; le leggi regionali possono anche stabilire incrementi di quanto espresso nell’allegato 3 del Decreto Rinnovabili.

Devi installare un impianto fotovoltaico per far fronte agli obblighi normativi dettati dal DL 3 Marzo 2011 e ti piacerebbe approfondire il discorso con me? Clicca qui sotto e vai leggere cosa posso fare per te!

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