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Fotovoltaico al 110% con il Decreto Rilancio: quali sono le condizioni da soddisfare per ottenere il super ecobonus?

Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio (DL 19 Maggio 2020 n. 34) e il super bonus che porta il fotovoltaico al 110% di credito di imposta (e in generale gli interventi di efficientamento energetico) è diventato realtà.

E’ da diverso tempo che i rumors si susseguono e adesso che tutto è stato ufficializzato è ora di fare un po’ di chiarezza e analizzare quanto del Decreto Rilancio interessa il mondo delle rinnovabili e dell’efficientamento energetico in genere, con particolare attenzione ovviamente al fotovoltaico.

Ci tengo innanzitutto a sottolineare che, per quanto possibile,  ho cercato di eliminare la complessità tipica di questo tipo di decreti. Complessità introdotta da continui rimandi a leggi che a loro volta sono state modificate più e più volte con il passare degli anni.

Per completezza e per i più pignoli, in calce, ho raccolto le principali leggi interessate dal DL Rilancio, nonché i due articoli del DL che sto per analizzare.

Bene, partiamo!

Quali i cambiamenti attivi dal 1 Luglio 2020 e quali le condizioni da soddisfare per cogliere le opportunità introdotte dal DL e/o ottenere il fotovoltaico al 110%?

Innanzitutto, quali sono gli articoli che ci interessano?

Eccoli:

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Per comodità espositiva è utile suddividere gli interventi in due categorie: MASTER e SLAVE.

Interventi MASTER (trainanti):

a) Interventi di isolamento termico sull’involucro edilizio che interessano almeno il 25% delle superfici disperdenti (verticali e orizzontali opache) per un ammontare massimo della spesa pari a 60000 €;

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore per un importo massimo dei lavori pari a 30000 €;

c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore per un importo massimo pari a 30000 €.

d) Interventi antisismici.

Interventi SLAVE (trainati):

a) Interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63 del 2013 (ad esempio sostituzione infissi, clima, solare termico, etc. etc.);

b) Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;

c) Installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Art. 119 DL Rilancio

L’art. 119 sancisce che tutti gli interventi MASTER e SLAVE sono detraibili al 110 % in 5 anni se risultano soddisfatte entrambe le condizioni:

1) si effettua almeno un intervento MASTER;

2) gli interventi MASTER e SLAVE insieme determinano il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio oggetto della ristrutturazione o, se ciò non è possibile, consentono di arrivare alla massima classe energetica possibile.

Attenzione, gli interventi devono interessare edifici adibiti ad abitazione principale. 

Art. 121 DL Rilancio

L’art. 121 dice invece che i soggetti che dal 1 °Luglio 2020 sostengono i seguenti interventi:

a) recupero patrimonio edilizio;

b) interventi di efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti;

e) installazione impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

i) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto;

ii) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Riassumendo, cosa succede dopo il 1° Luglio
per chi vuole installare un impianto fotovoltaico?

Se il fotovoltaico sarà installato contestualmente ad un intervento MASTER su un'abitazione principale e congiuntamente agli altri interventi determinerà l’avanzamento di 2 classi energetiche (o consentiranno di ottenere la massima classe energetica) la spesa sarà detraibile al 110% in 5 anni.
Inoltre, sarà possibile, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, ottenere uno sconto pari all’intero importo della spesa fotovoltaica oppure poter cedere direttamente il credito di imposta ad un istituto di credito.
L’energia non auto-consumata dovrà essere ceduta al GSE e NON sarà possibile avvalersi del regime contrattuale di scambio sul posto.

Se l’impianto fotovoltaico non ricadrà nella casistica descritta al punto 1. la spesa sarà detraibile al 50% in 10 anni.
Sarà possibile, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, ottenere uno sconto pari all’intero importo della spesa fotovoltaica oppure poter cedere direttamente il credito di imposta d un istituto di credito.
In questo caso però ci si potrà avvalere del regime contrattuale di scambio sul posto.

Come di consueto, alcuni esempi possono valere più di mille parole.

Esempio 1 (fotovoltaico al 110%).

Il fotovoltaico installato contestualmente ad un intervento di sostituzione della caldaia a gas con una pompa di calore aria/acqua (intervento MASTER, tipo c) su un’abitazione principale la cui classe energetica passa da G alla E è detraibile al 110% in 5 anni. 

Si ha inoltre la possibilità, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, di ottenere uno sconto del 100% o di cedere in un secondo momento l’intero credito d’imposta ad altri soggetti.

Esempio 2 (fotovoltaico al 110%).

Un impianto fotovoltaico installato contestualmente ad un intervento di isolamento dell’involucro edilizio per almeno il 25% (intervento MASTER, tipo a) su un edificio adibito ad abitazione principale la cui classe energetica passa da G alla E è detraibile al 110% in 5 anni.

Si ha inoltre la possibilità, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, di ottenere uno sconto del 100% o di cedere in un secondo momento l’intero credito d’imposta ad altri soggetti.

Esempio 3 (fotovoltaico al 50%).

Un impianto fotovoltaico installato contestualmente ad un intervento di tipo MASTER su un edificio adibito ad abitazione principale senza che la classe energetica miglior di 2 livelli o raggiunga la massima (se non lo era già) è detraibile al 50 % in 10 anni.

Si ha inoltre la possibilità, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, di ottenere uno sconto del 50% o di cedere in un secondo momento l’intero credito d’imposta ad altri soggetti.

Esempio 4 (fotovoltaico al 50%).

Un impianto fotovoltaico installato senza effettuare contestualmente almeno un intervento di tipo MASTER su un edificio adibito ad abitazione principale è detraibile al 50 % in 10 anni.

Si ha inoltre la possibilità, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, di ottenere uno sconto del 50% o di cedere in un secondo momento l’intero credito d’imposta ad altri soggetti.

Esempio 5 (fotovoltaico al 50%).

Qualsiasi impianto fotovoltaico installato su un edificio NON adibito ad abitazione principale è detraibile al 50 % in 10 anni con la possibilità di ottenere uno sconto del 50 % o di cedere in un secondo momento l’intero credito d’imposta ad altri soggetti. 

Quindi, dal 1° Luglio, il fotovoltaico (e chi ha il desiderio di installarlo) riceverà una notevole (chiaramente un eufemismo) spinta alla propria azione!

Dal 1° Luglio sarà veramente difficile dire non al risparmio energetico e all’autonomia energetica.

A questo punto si tratterà, per chi pensa di poter usufruire del DL Rilancio, di attendere le linee guida.

Per chi invece deve installare ad esempio un impianto fotovoltaico su una nuova costruzione o ampliamento tutto è come prima perché, non trattandosi di una ristrutturazione, la spesa non è detraibile.  

ATTENZIONE!

Nel frattempo il DL Rilancio è stato convertito nella Legge 17 Luglio 2020, n. 77. 

L’articolo che hai appena letto è stato scritto appena dopo l’emanazione del DL Rilancio e, viste le incertezze che hanno accompagnato inizialmente il provvedimento, ho deciso di integrare l’articolo con una nuova parte dove potrai collegarti alla sezione dedicata al superbonus 110% nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre ho pensato di scrivere un altro articolo dove potrai chiarire molto velocemente i tuoi dubbi in merito al superbonus 110% per fotovoltaico e sistemi di accumulo.

 

Clicca qui se vuoi andare alla sezione dedicata al Superbonus 110% del sito dell’Agenzia delle Entrate.

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