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Fotovoltaico in condominio: come muoversi?

Hai analizzato i tuoi consumi in bolletta ed hai deciso finalmente di finirla di pagare quella finanziaria a vita che ricade sotto il nome di bolletta dell’energia elettrica ( … almeno in parte, in attesa che i sistemi di accumulo diventino più economici).

Sei arrivato anche a pensare, a ragione, che l’unica soluzione sia quella di installare il tuo impianto fotovoltaico e produrre finalmente la tua energia elettrica!

Ma esiste un piccolo problema: tu abiti in un condominio!

… e figuriamoci se mi fanno installare un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio!!!

… hanno rotto le scatole anche solo per scegliere il pomello del portone di ingresso!

Nessun problema, il tuo progetto non è morto prima di nascere.

Adesso ti dico come abbiamo fatto io e i miei clienti, e come potrai fare anche tu, senza chiedere l’autorizzazione a nessuno! Si, hai capito bene! Tu non devi chiedere niente a nessuno!

Inizio con il dirti che, per quanto mi riguarda, è sempre bene portare avanti qualsiasi proposta in maniera cordiale ma in certi casi ciò non è possibile ed è bene difendere i propri diritti.

Si, diritti! Perché è di questo che si tratta! Ognuno di noi, fermo restando la salvaguardia del bene comune, ha il diritto di produrre la propria energia elettrica.

Vediamo cosa “dice” la normativa a tal proposito.

La legge che regolamenta questo tipo di materia è la legge 220 dell’11-12-2012, entrata in vigore il 18-06-2013, la cosiddetta “Riforma del condominio”.

Esiste un articolo scritto ad hoc per chi, come te, vorrebbe installare il proprio impianto fotovoltaico, è l’articolo 7.

Ovviamente qualsiasi condomino dovrà per forza utilizzare parte dello spazio comune del condominio per montare i moduli fotovoltaici, ma mentre prima doveva mettersi d’accordo con amministratore e vicini di casa, ora la norma prevede una procedura semplificata.

Analizziamo a fondo il contenuto dell’articolo 7.

Articolo 7.

  1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di  esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.”

In parole semplici:

chiunque volesse installare un impianto fotovoltaico ad uso personale sulla  superficie del condominio non deve più avere l’ok dei condomini, basta una semplice comunicazione.

Del tipo:

“Hey ragazzi io devo installare il mio impianto fotovoltaico e vi avviso che entrerà in esercizio a far data dal giorno X”

Tuttavia vi potrebbero essere dei problemi!

Infatti qualora i tuoi amati vicini dovessero ritenere lesi i propri diritti in seguito all’installazione, avranno modo di bloccarne la costruzione passando dall’assemblea di condominio.

Bene, quali potrebbero allora essere questi diritti? Cosa non devi fare durante l’installazione del tuo impianto?

Il tutto si può riassumere con la seguente frase:

ogni condomino deve avere la stessa disponibilità di superficie di tetto condominiale (o lastrico solare, o qualsiasi altra superficie idonea per l’installazione), in qualità e quantità.

Cosa vuol dire?

Vuol dire che se un condominio di 4 appartamenti possiede un tetto di 100 mq, diviso in due falde una a nord e una a sud, un singolo condomino non può arrogarsi il diritto di utilizzare 25 mq di falda esposta a sud, i suoi 25 mq saranno equamente divisi tra nord e sud.

Lo stesso discorso vale per gli ombreggiamenti!

Un condomino non può scegliere la parte di tetto di qualità superiore e scartare la parte occupata magari dai comignoli!

Adesso, non sto dicendo che tutto è limpido come l’acqua di montagna! Ma sicuramente è molto più semplice di quanto fosse prima della nuova “Riforma del condominio”.

Ovviamente resta sempre inteso che la costruzione dell’impianto fotovoltaico non può ledere la solidità strutturale del condominio né tanto meno arrecare danni architettonici e paesaggistici e di decoro dell’edificio ospitante.

Anche tu hai il tetto in comune e vorresti comunque installare il tuo impianto fotovoltaico?

Cosa devi fare? Un semplice clic qui sotto …

Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti!